Marchi di Itentità Territoriale P.I.T.

Prodotto Identitario Territoriale

Accademia delle Imprese Europea, attraverso il marchio di tracciabilità PIT, vuole raccontare la storia del prodotto, la sua natura, le sua strada, le sue caratteristiche che sono legate imprescindibilmente alla storia ed alle tradizioni del territorio di origine.

Prodotti la cui provenienza delle materie prime, la trasformazione ed il confezionamento sono riconducibili ad un’unica azienda italiana

Prodotti la cui provenienza delle materie prime, la trasformazione ed il confezionamento sono riconducibili in ambito regionale italiano

Prodotti la cui provenienza delle materie prime, la trasformazione ed il confezionamento sono riconducibili in ambito italiano

DISCIPLINARE D’USO DEL MARCHIO DI TRACCIABILITA’ PIT (Prodotto Identitario Territoriale)

ARTICOLO 1
L’Accademia delle Imprese Europea istituisce e disciplina il marchio di tracciabilità denominato “PIT”. (Prodotto Identitario Territoriale) per l’inserimento dei prodotti PIT nel Distretto Identitario PIT ai sensi dell’Art. 22 dello statuto sociale.
Il marchio di tracciabilità PIT può essere richiesto dalle aziende che aderiscono all’Associazione come partners associate.
Finalità del PIT:
a) Ottenere ed assicurare un elevato livello della tracciabilità delle materie prime esclusivamente italiane che costituiscono i prodotti agricoli, alimentari e artigianali.
b) Istituire un efficace sistema di verifica per i prodotti contrassegnati con il marchio PIT.
c) Portare a conoscenza dei consumatori, attraverso azioni informative, i criteri e le caratteristiche concorrenti all’ottenimento della filiera produttiva per ottenere il marchio PIT.
d) Migliorare le condizioni di commercializzazione delle produzioni agro-alimentari e artigianali delle imprese partner promuovendo e sostenendo l’internazionalizzazione.

ARTICOLO 2
Il marchio di tracciabilità PIT è di proprietà dell’Accademia delle Imprese Europea, viene dato in concessione alle Imprese partner, nel rispetto dei requisiti presenti nel seguente disciplinare e le condizioni riportate nella scheda PIT.
Il Consiglio Direttivo Nazionale istituisce:
il Dipartimento Agroalimentare per la valutazione e la tracciabilità della filiera per il riconoscimento e la concessione del marchio di tracciabilità PIT.
Il Dipartimento Artigianale per la valutazione della produzione e la composizione del prodotto artigianale e/o artistico ai fini del riconoscimento e la concessione del marchio di tracciabilità PIT.

ARTICOLO 3
Le imprese associate possono richiedere il marchio PIT, compilando la modulistica presente sul sito istituzionale, per ogni singolo prodotto.
Tracciabilità e di assoggettamento ai controlli da parte dell’ufficio preposto per la verifica del corretto uso.

ARTICOLO 4
L’ufficio procede all’istruttoria per la valutazione della tracciabilità ai fini delle valutazione della composizione del prodotto per il riconoscimento del marchio di tracciabilità. Il Consiglio Direttivo Nazionale procede alla deliberazione per la concessione del Marchio PIT. La certificazione verrà consegnata all’impresa proponente, unitamente al logo identificativo e al codice PIT. La concessione del logo e la durata della certificazione è di un anno dalla data della deliberazione.

ARTICOLO 5
Il marchio di tracciabilità PIT può essere concesso in uso alle imprese partners associate del settore agricolo, alimentare, gastronomico ed artigianale.
Il marchio trasmette il messaggio principale d’indicazione di tracciabilità e di territorialità del prodotto.
Il marchio è costituito dalla dicitura “PIT” e la tipologia del logo assegnato.
Il marchio di tracciabilità PIT viene assegnato in ragione della provenienza delle materie prime, della loro trasformazione e del loro confezionamento.
Il “PIT VERDE” prodotti la cui provenienza delle materie prime, la trasformazione ed il confezionamento sono riconducibili ad un’unica azienda italiana;
Il “PIT BIANCO” prodotti la cui provenienza delle materie prime, la trasformazione ed il confezionamento sono riconducibili in ambito regionale italiano;
Il “PIT ROSSO” prodotti la cui provenienza delle materie prime, la trasformazione ed il confezionamento sono riconducibili in ambito italiano.
Le materie secondarie possono essere riconducibili al riconoscimento P.I.T. nel caso in cui le stesse, non essendo reperibili (non esistenti o scarsamente disponibili) sul territorio italiano, facciano riferimento ad origine UE o Extra UE.

ARTICOLO 6
I soggetti che possono richiedere la concessione del marchio da apporre ai propri prodotti che soddisfano i criteri contenuti all’interno del presente regolamento sono:
a) imprese agricole;
b) imprese di trasformazione di prodotti agricoli;
c) imprese per la somministrazione di alimenti e bevande e della ristorazione;
e) imprese artigiane;

ARTICOLO 7
La concessione del marchio di tracciabilità PIT è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
Per i produttori:
a) possesso dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento dello stato di imprenditore.
b) dichiarazione di responsabilità, sottoscritta dall’imprenditore o dal rappresentante legale nella dichiarazione dei dati.
Per i trasformatori di alimenti:
azienda di trasformazione iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio e le autorizzazioni comunali e sanitarie previste.
Per gli artigiani
iscrizione al registro delle imprese artigiane della Camera di Commercio per le attività artigianali e /o artistici.
Per le imprese della ristorazione:
azienda di somministrazione di alimenti e bevande iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio e le relative autorizzazioni comunali e sanitarie.

ARTICOLO 8
I dati anagrafici dell’azienda, la data di rilascio della licenza d’uso, e la tipologia di PIT assegnato al prodotto verranno utilizzati, secondo le normative in materia di trattamento dati, dall’Accademia delle Imprese Europea o dagli organismi interni per la mappatura e il monitoraggio delle produzioni italiane e la promozione e la valorizzazione del prodotto PIT.
L’Assegnazione del Marchio all’Azienda prevede:
– Il rilascio della Licenza d’Uso
– Il Marchio P.I.T.
– Il codice identificativo
La licenza d’uso e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili, salvo il caso di trasferimento di azienda.

ARTICOLO 9
Le imprese con la richiesta “Tracciabilità PIT” si impegnano a rispettare le modalità di uso del marchio di tracciabilità previste dal presente Disciplinare, nonché a:
1) Non modificare in alcun modo il logo e a non registrare, né comunque utilizzare, simboli
identici o tali da generare confusione o rischi di associazione con il medesimo.
2) Non adottare comportamenti che possano ledere il prestigio del marchio.
3) Rispondere nei confronti dell’Accademia delle Imprese Europea di ogni abuso del marchio o non conformità nell’uso.
4) Garantire la disponibilità a cooperare attivamente alla realizzazione delle azioni collettive di valorizzazione del marchio.
6) Rendere disponibile la documentazione a tal uopo richiesta, dall’ufficio preposto, utile alla verifica del corretto utilizzo del Marchio.

ARTICOLO 10
Il Marchio di Tracciabilità, assegnato al prodotto può essere visionato attraverso le informazioni riportate sul sito istituzionale.
Ogni prodotto verrà dotato di QR-CODE dove sarà visibile la “carta d’identità” e il luogo di provenienza della sede operativa dell’azienda e ulteriori collegamenti per la promozione del territorio.

ARTICOLO 11
Qualora venga accertato che un’impresa assegnataria del Marchio di Tracciabilità PIT non ha rispettato i requisiti previsti dal presente regolamento, il Consiglio Direttivo Nazionale procederà con provvedimenti consequenziali, che constano, in ordine di gravità:
il richiamo alla impresa;
la sospensione dell’uso per un periodo fino a mesi sei;
la revoca della licenza d’uso;

ARTICOLO 12
Il legale rappresentante dell’impresa partner è responsabile legalmente dell’uso del marchio di tracciabilità PIT.
Il marchio è concesso in uso esclusivamente dall’Accademia delle Imprese Europea.
E’ vietato l’uso di segni distintivi che possano trarre in inganno terzi sul significato e sul simbolo del marchio di tracciabilità PIT, secondo quanto previsto dalle normative nazionali e comunitarie vigenti in materia.
Il marchio non può costituire marchio principale e deve, perciò, essere associato al marchio d’impresa ovvero alla denominazione della stessa.
Il marchio di tracciabilità PIT deve essere utilizzato accanto alle indicazioni delle caratteristiche del prodotto e deve riportare il codice identificativo con il quale è stato assegnato.

ARTICOLO 13
Ogni controversia relativa all’interpretazione e/o applicazione del presente regolamento sarà decisa da un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Roma ad istanza della parte più diligente. L’arbitro unico tenterà la composizione bonaria della controversia ed in mancanza di accordo deciderà secondo diritto.

Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n. 37 del 20.06.2021